Onorevoli Colleghi! - Attualmente, l'unica legge che disciplina il governo delle attività musicali è la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni. Questa legge è costruita specificamente per l'attività lirica e sinfonica, rimanendo escluso ogni e qualunque riferimento al mondo della musica leggera.
      La mancanza di disciplina normativa di questo importante settore comporta, da un lato, lo sfilacciamento delle singole attività con conseguente difficoltà di computo dell'ingente indotto che da esso nasce e che potrebbe contribuire non poco alla crescita della nostra economia; dall'altro, una incertezza diffusa tra gli operatori, dalla quale scaturisce un allentamento della naturale tensione produttiva.
      In questo contesto, particolare attenzione merita l'attività svolta dagli agenti di spettacolo, attività molto articolata in quanto va dalla rappresentanza dell'artista, alla consulenza, tutela ed assistenza dello stesso per la conclusione dei contratti professionali. Un impegno, questo, che richiede una professionalità elevata e, soprattutto, un'affidabilità certificata.
      Da tali riflessioni nasce l'evidenza della necessità di dare una forma definita alla prestazione resa dall'agente nonché di offrire agli artisti un interlocutore, la cui professionalità sia garantita non dalla semplice esperienza sul campo, ma da una serie di regole certe.
      L'istituzione dell'albo degli agenti di spettacolo risponde a tali forti esigenze.

 

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      La presente proposta di legge prevede: all'articolo 1 la definizione della figura di «agente di spettacolo»; all'articolo 2 l'obbligo di iscrizione all'albo per l'esercizio dell'attività; all'articolo 3 l'istituzione dell'albo e della commissione centrale, cui è affidata la tenuta dello stesso, con indicazione della composizione e della durata della commissione; all'articolo 4 l'istituzione degli albi e delle commissioni regionali; all'articolo 5 le condizioni di ammissibilità all'albo; all'articolo 6 la procedura per l'iscrizione all'albo; all'articolo 7 i requisiti per l'iscrizione; all'articolo 8 la forma di pubblicità; all'articolo 9 i criteri di determinazione delle provvigioni; all'articolo 10 l'obbligo della intermediazione dell'agente per la conclusione dei contratti; agli articoli 11 e 12 divieti e sanzioni; all'articolo 13 la disciplina transitoria e all'articolo 14 i termini per l'emanazione del regolamento attuativo.
 

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